TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 107.
(Gestioni previdenziali).

Art. 107.
(Gestioni previdenziali).

      1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

      Identico.

          a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

          b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

      2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

      3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

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Art. 107-bis.
(Anticipazioni tra gestioni previdenziali).
 

      1. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

        2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni, di 250 milioni e di 150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.
        3. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 1, è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        4. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

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